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Nei Comuni con popolazione superiore ai 10,000 abitanti potra' il Consiglio comunale aumentare il numero dei componenti la Commissione, di cui all'articolo precedente; ed in questo caso tali membri aggiunti saranno sempre eletti in numero di 4 o in un multiplo di 4 e colle stesse norme stabilite nel citato articolo della legge comunale e provinciale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
