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[1]Potranno reclamare alla Commissione di cui ai precedenti articoli, tutti i contribuenti alle imposte e alle sovrimposte nel Comune, di qualunque specie esse siano, e non solo nell'interesse proprio e diretto e contro le tassazioni che li riguardino, ma anche per chiedere che la tassa di famiglia, o fuocatico, o sul bestiame sia applicata in debita misura a chi risulti indebitamente esonerato o insufficientemente colpito.
[2]Su tali reclami la Commissione dovra' emettere decisioni motivate, e qualora ne consegua la rettifica della tassazione anteriore o un nuovo accertamento, disporra' che la decisione stessa sia notificata, oltreche' al ricorrente, anche a colui, cui la rettifica o il nuovo accertamento si riferisce, con diritto a quest'ultimo di ricorrere alla stessa Commissione o a quella di grado superiore.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
