Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

Sugli appelli dei contribuenti o dei comuni contro le decisioni emesse in primo grado dalla Commissione contemplata nel precedente art. 27, pronuncieranno le Commissioni provinciali, istituite per la risoluzione dei reclami in appello in materia di imposte dirette.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art30 · fonte del testo

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