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[1]Contro la decisione della Commissione provinciale in materia di tasse di famiglia o di fuocatico e sul bestiame non sara' ammesso ulteriore reclamo in via amministrativa, salvo il ricorso all'autorita' giudiziaria a tenore delle vigenti leggi, e nei modi e nei termini stabiliti per la imposta sui redditi della ricchezza mobile.
[2]Non si potranno deferire all'autorita' giudiziaria le decisioni delle Commissioni concernenti la esistenza e la estimazione della materia tassabile.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
