Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Entro il 31 dicembre 1906 le prescrizioni della presente legge, in quanto concernono le imposte locali, saranno introdotte nei regolamenti provinciali e comunali per l'applicazione delle tasse di famiglia o fuocatico e sul bestiame in tutte le provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna; e vi avranno forza legislativa fino a quando con altra legge dello Stato sara' definitivamente riordinato il sistema tributario generale dei Comuni e delle provincie.

[2]Qualora prima del 1907 i detti regolamenti provinciali e comunali non fossero stati modificati in conformita' della presente legge, le disposizioni di essa s'intenderanno senz'altro applicabili di diritto col 1° gennaio 1907, restando abrogata qualsiasi disposizione contraria.

[3]Da questa data cesseranno di funzionare le Commissioni e gli altri corpi, ai quali i regolamenti locali, attualmente in vigore, deferiscono la risoluzione delle controversie in materia d'imposta di famiglia o fuocatico e sul bestiame.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art33 · fonte del testo

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