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[1]Le Societa' regolarmente costituite per l'esercizio delle operazioni indicate all'art. 34 godranno delle seguenti agevolezze fiscali: Per un periodo di tre anni dal giorno in cui le Societa' comincieranno a funzionare sara' ridotta di nove decimi la tassa di registro pel trapasso dei fondi rustici dagli Istituti di emissione e loro crediti fondiari alla Societa'; e per un periodo di anni 20 dallo stesso giorno saranno ridotte di tre quarti le tasse di trasferimento per gli atti stipulati dalle stesse Societa' per le rivendite a terzi, e le altre operazioni e gli altri fini indicati all'art. 34, e per le vendite o cessioni fatte ai terzi dalle Societa' del dominio diretto dei beni concessi in enfiteusi.

[2]Tale riduzione sara' concessa con le norme e garanzie da stabilirsi nel regolamento.

[3]Sara' da ricuperarsi la differenza fra la tassa normale di registro e quella percetta in misura ridotta quando i fondi rustici acquistati venissero destinati a fini diversi da quelli stabiliti nell'art. 34. Agli opifici di evidente utilita' agraria, che giusta l'art. 34, sorgessero per opera delle Societa', verra' applicata la esenzione dall'imposta di ricchezza mobile nei limiti ed estensione dell'art. 3 della presente legge.

[4]Le riduzioni, di cui sopra, saranno concesse con le norme e garanzie da stabilisi nel regolamento. Sara' pure ridotta al quarto la tassa di negoziazione sulle azioni ed obbligazioni emesse dalle societa'. Gli atti di concessioni enfiteutiche di cui agli articoli 34 e 38, quelli di cessione, di assegnazione e di vendita giudiziale contemplati nell'art. 38, saranno registrati con tassa fissa di una lira; e saranno trascritti nella conservatoria delle ipoteche mediante il solo diritto fisso di una lira.

[5]Per gli stessi atti si fara' luogo alla esecuzione delle volture catastali senza percezione di diritti e di tasse.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art39 · fonte del testo

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