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Sugli utili annuali accertati dall'assemblea degli azionisti sara' prelevato non meno del 10 per cento da destinarsi alla riserva statutaria e a quelle altre riserve speciali, che fossero designate dallo statuto o deliberate dall'assemblea degli azionisti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
