Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Le societa' sono autorizzate a valersi nelle procedure esecutive delle norme stabilite dalla legge per il credito fondiario compresa la facolta' di scrivere su carta da centesimi cinquanta gli atti relativi.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
