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[1]La concessione delle sovvenzioni alle tramvie sara' fatta dal Governo con decreto reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato.
[2]La concessione del suolo stradale occorrente per l'impianto delle tramvie sara' data, per le strade nazionali, con decreto reale, udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato; per le strade provinciali o comunali con deliberazione dei Consigli provinciali o comunali; per le strade consortili con deliberazione dell'assemblea generale del consorzio.
[3]Quando la tramvia dovesse percorrere strade appartenti ad enti diversi potra' tra questi costituirsi un consorzio.
[4]Ove a cio' non venga volontariamente provveduto, ciascuno degli interessati potra' promuovere la costituzione obbligatoria del Consorzio secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 agosto 1908
