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Fra due o piu' domande riguardanti una stessa regione, sara' data la preferenza a quella avente per oggetto linee e tronchi che si completino fra loro formando una rete tranviaria, o che servano a congiungere o completare altre reti, o facciano capo a ferrovie esistenti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
