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Ferme restando le disposizioni della legge 27 dicembre 1896, n. 561, la costruzione e l'esercizio delle tramvie, la misura delle sovvenzioni e le modalita' per la concessione e il pagamento delle medesime saranno stabilite dal regolamento, da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, e da pubblicarsi non oltre il 31 dicembre 1906, per l'applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 agosto 1908

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art49 · fonte del testo

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