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La concessione e il pagamento di tali sussidi, in corrispettivo dei quali l'esercente dovra', all'occorrenza, assumere anche i servizi postali, saranno determinati caso per caso, con decreto Reale, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
