Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il Governo del Re e' autorizzato a classificare fra le nazionali quelle strade o quei tronchi di strade, che, in conformita' dei pareri emessi prima del 20 giugno 1906, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, abbiano i caratteri richiesti dall'art. 10 della legge 20 marzo 1865, allegato F.

[2]Alla maggiore spesa per gli esercizi finanziari 1906-907, 1907-908, sara' provveduto mediante prelevamenti dal fondo di riserva di cui all'art. 9 della legge 30 giugno 1904, n. 293, riportato al n. 15 della tabella annessa alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

[3]------------ Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 08/08/1906, n. 185 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art58 · fonte del testo

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