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[1]Nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per il concorso dello Stato, di cui all'art. 59, lettera a), sara' inscritta per un decennio in apposito capitolo la somma di un milione.
[2]Le somme non impegnate alla fine di ciascun esercizio potranno essere erogate pel medesimo fine negli esercizi successivi.
[3]La quota a carico dello Stato per il pagamento degl'interessi dei mutui di favore, concessi per la presente legge ai Comuni, sara' inscritta nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione in aumento alla somma, di cui all'art. 3 della legge 15 luglio 1900, n. 260.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
