Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]A datare dal 1° ottobre 1906 nelle frazioni o borgate nelle quali gli obbligati alla istruzione elementare raggiungano il numero di quaranta, sara' istituita a spese dello Stato una scuola elementare inferiore di 3ª classe rurale.

[2]Ove nelle dette frazioni esista una scuola elementare inferiore facoltativa mantenuta dal Comune, questa sara' classificata di terza rurale e lo Stato sosterra' la spesa necessaria per l'aumento di stipendio che fosse eventualmente necessaria per la classificazione.

[3]Sara', per questi maestri, corrisposta dallo Stato al Monte pensioni la quota normale del contributo del 5 per cento.

[4]Al comune spettera' l'obbligo di provvedere il locale.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art64 · fonte del testo

RatioLegis

Prima di continuare

RatioLegis si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari