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[1]A datare dal 1° ottobre 1906 nelle frazioni o borgate nelle quali gli obbligati alla istruzione elementare raggiungano il numero di quaranta, sara' istituita a spese dello Stato una scuola elementare inferiore di 3ª classe rurale.
[2]Ove nelle dette frazioni esista una scuola elementare inferiore facoltativa mantenuta dal Comune, questa sara' classificata di terza rurale e lo Stato sosterra' la spesa necessaria per l'aumento di stipendio che fosse eventualmente necessaria per la classificazione.
[3]Sara', per questi maestri, corrisposta dallo Stato al Monte pensioni la quota normale del contributo del 5 per cento.
[4]Al comune spettera' l'obbligo di provvedere il locale.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
