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[1]Ad agevolare l'adempimento dell'obbligo scolastico con sdoppiamenti delle classi prescritti dall'art. 11 della legge 19 febbraio 1903, n. 45, lo Stato concorrera' con due terzi della spesa per le classi di grado inferiore e con una meta' per quelle di grado superiore.

[2]La quota da versarsi al Monte pensioni, nella misura normale di cui nell'articolo precedente, sara' divisa fra lo Stato ed il Comune in proporzione del rispettivo concorso nel pagamento stipendio.

[3]A tale intento sara' nel prossimo anno finanziario stanziata nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione la somma di L. 600,000, la quale verra' aumentata a seconda dei bisogni, con legge di bilancio.

[4]Questo concorso dello Stato esclude quelli stabiliti in forza delle leggi 11 aprile 1886, n. 3798, e 8 luglio 1904, n. 407.

[5]Le quote da corrispondersi dallo Stato al Monte pensioni, per qualsivoglia titolo, quando i Comuni siano in mora nel pagamento dei loro contributi, saranno versate direttamente al Monte stesso.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art65 · fonte del testo

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