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[1]Per le scuole, di cui all'art. 64, e per quelle pure da istituire, alle quali lo Stato avra' assegnato uno dei concorsi di cui al precedente articolo, tre o rispettivamente quattro membri della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei maestri saranno nominati dal Consiglio provinciale scolastico e due o rispettivamente tre dalla Giunta municipale.

[2]Le graduatorie formate dalla Commissione avranno valore di designazione, cosi che non sara' consentito di nominare i classificati nel secondo e nei successivi posti, so non dopo rinunzia di coloro che ebbero una classificazione migliore.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art66 · fonte del testo

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