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[1]Per le scuole, di cui all'art. 64, e per quelle pure da istituire, alle quali lo Stato avra' assegnato uno dei concorsi di cui al precedente articolo, tre o rispettivamente quattro membri della Commissione giudicatrice del concorso per la nomina dei maestri saranno nominati dal Consiglio provinciale scolastico e due o rispettivamente tre dalla Giunta municipale.
[2]Le graduatorie formate dalla Commissione avranno valore di designazione, cosi che non sara' consentito di nominare i classificati nel secondo e nei successivi posti, so non dopo rinunzia di coloro che ebbero una classificazione migliore.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
