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[1]Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' annualmente inscritta la somma di L. 250,000, sulla quale saranno accordate indennita', infra le L. 100 annue, ai maestri di scuole rurali ed obbligatorie non classificate, risiedenti in luoghi particolarmente disagevoli. I criteri per tale assegnazione saranno fissati con regolamento ed i relativi provvedimenti saranno presi su parere conforme della Commissione centrale di cui all'art. 73 della presente legge.
[2]Sara' pure inscritta in un capitolo del bilancio del Ministero suddetto la somma di L. 250,000, per contributo dello Stato nella spesa per l'istituzione di Direzioni didattiche in comuni che ne fossero privi e ne facessero richiesta, e per indennita' di residenza e di missione a quei direttori didattici, che fossero inviati a vigilare su scuole fuori della loro residenza abituale.
[3]Le norme per tale concessione saranno fissate col regolamento, che potra' pure riunire due o piu' Comuni del medesimo mandamento in Consorzi scolastici, e cio' tanto per le direzioni istituite con la presente legge che per quelle attualmente esistenti.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
