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[1]Nel caso che il pagamento degli stipendi ai maestri elementari e ai direttori didattici sia ritardato dall'esattore, salvo per qnesto tutte le sanzioni stabilite dalle leggi vigenti, il prefetto, su domanda del maestro, ordinera' al tesoriere della provincia di fare il pagamento del mandato.

[2]La provincia ripetera' dal Comune il rimborso, insieme all'interesse fissato dalle leggi vigenti, a mezzo di mandato di ufficio della Giunta provinciale amministrativa, e dara' notificazione dell'eseguito pagamento al Ministero della pubblica istruzione.

[3]A garanzia del credito della provincia, il Ministero sospendera' il pagamento al Comune dei rimborsi previsti dalla legge 11 aprile 1886, n. 3798 ed 8 luglio 1904, n. 407 e di quelli previsti dalla presente legge, per l'anno in corso, e per i successivi, fino alla completa estinzione del credito provinciale.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art68 · fonte del testo

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