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[1]Allo scopo di rendere piu' efficace la vigilanza sulle scuole elementari nei Comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di Provincia, specialmente dove non sia obbligatoria la direzione didattica, saranno istituite cinquanta nuove circoscrizioni scolastiche.

[2]L'indennita' per il servizio d'ispezione nei detti Comuni sara' aumentata di L. 164,000 e sara' stanziata in apposito capitolo del bilancio della pubblica istruzione.

[3]Il ruolo organico degli ispettori scolastici, annesso alla legge 24 dicembre 1904, n. 689, sara' aumentato di cinquanta posti divisi in parti eguali fra le due classi.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art70 · fonte del testo

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