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[1]Al fine di promuovere l'assistenza scolastica, (refezione scolastica, distribuzione d'indumenti, di libri di testo o d'altro occorrente all'istruzione) a norma dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 407, sara' stanziata per i Comuni, di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di Provincia, nel bilancio della pubblica istruzione per l'anno 1906-907 una prima somma di L. 300,000 che potra' essere aumentata di anno in anno con legge di bilancio.
[2]Col regolamento per l'esecuzione della presente legge, il Governo del Re e' autorizzato a servirsi delle somme suddette per ordinare, possibilmente in maniera uniforme per tutti i comuni di cui all'art. 59, eccettuati i capoluoghi di provincia, una delle suddette forme di assistenza scolastica.
[3]Indipendentemente da tale ordinamento, le concessioni discrezionali di sussidi ai comuni, per le cause suddette, saranno fatte con decreto ministeriale su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
