Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1904
Confronto con la versione in vigore dal 4 agosto 1904 al 16 dicembre 2009. 154 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I comuni hanno facolta' di iscrivere in bilancio un fondo per sovvenire gl'iscritti appartenenti a famiglie povere, sia con la refezione scolastica, sia con la distribuzione di indumenti, di libri di testo e d'altro occorrente per l'istruzione, sempreche' a tali bisogni non si provveda sufficientemente da enti di pubblica beneficenza.
tolto: I comuni potranno deliberare tali spese anche se eccedano il limite legale della sovrimposta di cui all'art. 284 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898, n. 164.
tolto: Le autorita' di vigilanza e di tutela sui comuni cureranno perche' le spese di cui nel presente articolo siano preferite ad ogni altra spesa facoltativa, che non abbia per iscopo la pubblica sanita' ed incolumita', salvi gl'impegni contrattuali esistenti.
tolto: Nel termine di un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presentera' un disegno di legge di coordinamento e trasformazione delle fondazioni scolastiche esistenti, perche' piu' efficacemente concorrano ai fini dell'assistenza scolastica.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1904-07-08;407~art4 · fonte del testo
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