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[1]Per concorrere alla istituzione e al mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia nei medesimi comuni sara' stanziata nel bilancio della pubblica istruzione, per l'anno 1906-907, la somma di L. 450,000.
[2]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge ordinera' l'erogazione di tale somma perche' ordinatamente, e cominciando da comuni di minore popolazione, l'istituzione degli asili sia uniforme nelle provincie cui la presento legge si riferisce.
[3]La concessione di tali sussidi sara' fatta con decreto Ministeriale, su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
