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[1]Per concorrere alla istituzione e al mantenimento dei giardini ed asili d'infanzia nei medesimi comuni sara' stanziata nel bilancio della pubblica istruzione, per l'anno 1906-907, la somma di L. 450,000.

[2]Il regolamento per l'esecuzione della presente legge ordinera' l'erogazione di tale somma perche' ordinatamente, e cominciando da comuni di minore popolazione, l'istituzione degli asili sia uniforme nelle provincie cui la presento legge si riferisce.

[3]La concessione di tali sussidi sara' fatta con decreto Ministeriale, su parere conforme della Commissione centrale, di cui all'art. 73.

Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1906-07-15;383~art72 · fonte del testo

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