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[1]E'istituita presso il Ministero della pubblica istruzione una Commissione centrale per la diffusione dell'istruzione elementare nel Mezzogiorno e nelle isole, costituita di sette membri. Il presidente e due membri sono nominati per decreto Reale su proposta del ministro della pubblica istruzione, due saranno eletti dal Senato e due dalla Camera dei deputati, fra i propri membri e per tutta la legislatura.
[2]Tale Commissione, oltre le facolta' attribuitele dal presente titolo della legge, dara' pareri al ministro su tutte le questioni relative all'attuazione dei fini, che il detto titolo si propone.
[3]Essa amministrera' i residui eventuali, che si verificassero nell'erogazione dei fondi stanziati per effetto della presente legge relativamente all'istruzione, i quali residui saranno annualmente ripartiti in tre fondi: a) per le provincie meridionali del continente; b) per la Sicilia; c) per la Sardegna, in ragione della popolazione.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 28 gennaio 1916
