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[1]Spetta alla Commissione, di' cui all'articolo precedente, di dichiarare, su proposta del Consiglio provinciale scolastico, che un Comune ha contravvenuto ai suoi obblighi scolastici. In tal caso un direttore scolastico designato dal provveditore della Provincia sara' inviato in quel Comune, per assumere la direzione dei servizi scolastici, coi poteri di un commissario prefettizio.
[2]La Commissione centrale determinera' la durata di questa missione straordinaria, la cui spesa gravera' sul fondo stanziato nel primo capoverso dell'art. 67.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
