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Le disposizioni degli articoli di questo titolo VI sono applicabili ai soli comuni delle provincie meridionali continentali, della Sicilia e della Sardegna, di cui all'art. Le norme per la loro esecuzione saranno stabilite con regolamento da emanarsi, udito il Consiglio di Stato.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
