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Nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione sara' iscritta la somma di annue L. 530,000 allo scopo di estendere le disposizioni degli articoli del titolo VI alle provincie di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino, Perugia e Roma e all'isola d'Elba, Capraia e Giglio, eccettuato il comune di Roma.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
