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Con la somma di cui all'articolo precedente, sara' aumentato il contributo governativo alle scuole industriali e commerciali esistenti nelle regioni suddette, soprattutto col fine di provvedere alla spesa necessaria per l'impianto o l'ampliamento di officine e laboratori annessi alle scuole, per le esercitazioni pratiche degli allievi, e per acquisto del materiale all'uopo occorrente.
Testo in vigore dal 31 luglio 1906 al 16 dicembre 2010
