Art. 1
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[1]Sono dichiarate opere idrauliche di seconda categoria quelle comprese nella tabella A annessa alla presente legge.
[2]Le nuove iscrizioni decorrono dal 1° gennaio 1911, e dalla stessa data cessano di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria quelle descritte nella tabella B annessa alla presente legge.
[3]Cessano, dalla stessa data, di far parte delle opere idrauliche di seconda categoria gli argini e le sponde del vecchio colatore Rigosa, in provincia di Parma, fino al limite del rigurgito del Po, e conseguentemente vengono inscritti nella seconda categoria gli argini e le sponde del nuovo colatore Rigosa.
[4]La bonifica di Rigosa viene classificata fra le opere di bonificazione di 1ª categoria, a termini degli articoli 3 e 4 del testo unico di legge 22 marzo 1900, n. 195, ed alla spesa per essa occorrente, che resta autorizzata in L. 1,200,000 da ripartire a termini dell'art. 6 della legge stessa, si fara' fronte sino alla concorrenza di L. 500,000, con prelevamento, in sede di bilancio, dal fondo di lire 8,000,000, di cui all'art. 6, lettera b, della presente legge, da ripartirsi per L. 200,000 nell'esercizio 1910-911, L. 200,000 nel 1911-912 e L. 100,000 nel 1912-913, i quali parziali prelevamenti saranno fatti sulle corrispondenti ripartizioni di cui alla tabella C, n. 5, annessa alla presente legge.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
