Art. 2
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[1]Il Governo provvedera', secondo l'art. 175 della legge 20 marzo 1865, allegato F, a stabilire i perimetri dei comprensori che debbono contribuire collo Stato nelle spese per le opere di cui alla tabella A.
[2]Qualora un nuovo comprensorio si sovrapponga ad altri gia' stabiliti per le opere classificate in 2ª categoria prima della presente legge, il Governo avra' facolta' di modificare il perimetro preesistente.
[3]E' pure in facolta' del Governo di determinare, ove occorra, con decreto Reale, i limiti precisi degli argini o tratti di' argine ai quali dovranno applicarsi le disposizioni della presente legge e di stabilire fin dove debba estendersi, nella localita' ove manchino argini continui, la continuita' della difesa.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
