Art. 4
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[1]Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge saranno inscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.
[2]Il contributo delle Provincie e degli altri interessati per quelle di 2ª categoria sara' inscritte nel bilancio dell'entrata.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
