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[1]Pel mantenimento delle opere idrauliche indicate nella presente legge saranno inscritte le somme necessarie nella parte ordinaria del bilancio dei lavori pubblici.

[2]Il contributo delle Provincie e degli altri interessati per quelle di 2ª categoria sara' inscritte nel bilancio dell'entrata.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-22;919~art4 · fonte del testo

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