Art. 5
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Il ruolo organico del personale per la custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua e delle rispettive opere, stabilito coll'art. 30 della legge 3 settembre 1906, n. 522 (testo unico), potra' essere modificato con decreto Reale, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, e in seguito ad accordi col ministro del tesoro, per essere messo in corrispondenza colla nuova divisione in tronchi di custodia e di guardia, che dovra' essere fatta in conseguenza di nuove classificazioni, oppure per altro necessita' attinenti all' indole ed agli scopi delle opere di difesa o di conservazione dell'alveo.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
