Art. 7
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Dette somme saranno inscritte in bilancio nei cinque esercizi finanziari dal 1910-911 al 1914-915, secondo il riparto della tabella C, allegata alla presente legge, fermi restando i limiti della spesa straordinaria consolidata di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238.
Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009
