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Dette somme saranno inscritte in bilancio nei cinque esercizi finanziari dal 1910-911 al 1914-915, secondo il riparto della tabella C, allegata alla presente legge, fermi restando i limiti della spesa straordinaria consolidata di cui alla legge 21 giugno 1906, n. 238.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-12-22;919~art7 · fonte del testo

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