Art. 5 (Allegato C)
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[1]Ai due primi capoversi dell'articolo 54 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), e' sostituito il seguente:
[2]«Saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione e resultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile».
Testo in vigore dal 18 febbraio 1902 al 1 luglio 1911
