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[1]Ai due primi capoversi dell'articolo 54 della legge 20 maggio 1897, n. 217 (testo unico), e' sostituito il seguente:

[2]« ((Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento della aperta successione risultanti da atto pubblico anteriore all'apertura della successione, o da sentenza di data anteriore all'apertura della successione, quand'anche sia passata in giudicato posteriormente.

[3]Sono parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 del Codice civile, che non sia la morte o la fisica impossibilita' di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

[4]Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma, quando anche redatte nella forma dell'art. 1323 del Codice civile, se le autenticazioni stesse non risultino registrate anteriormente all'apertura della successione)) ».

Testo in vigore dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 18 febbraio 1902 al 1 luglio 1911. 14 parole tolte, 94 parole aggiunte in 3 capoversi.

«tolto: Saranno aggiunto: Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento tolto: dell'aperta successione e resultanti aggiunto: della aperta successione risultanti da atto pubblico aggiunto: anteriore all'apertura della successione, o da sentenza aggiunto: di data anteriore all'apertura della successione, quand'anche sia passata in giudicatotolto: , o da scrittura privata che abbia aggiunto: posteriormente.

aggiunto: Sono parimente ammessi in deduzione i debiti certi e liquidi nascenti da scritture private che abbiano acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, tolto: ai termini dell'articolo aggiunto: in uno dei modi indicati dall'articolo 1327 del Codice civileaggiunto: , che non sia la morte o la fisica impossibilita' di scrivere di colui o di coloro che le hanno sottoscritte.

aggiunto: Agli effetti della data certa non sono ritenute valide le autenticazioni di firma, quando anche redatte nella forma dell'art. 1323 del Codice civile, se le autenticazioni stesse non risultino registrate anteriormente all'apertura della successione ».

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1902-01-23;25~allegato-c-art5 · fonte del testo

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