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L'onere derivante dall'applicazione della presente legge gravera' sullo stanziamento iscritto al capitolo 498 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 8 aprile 1958 al 22 dicembre 2008
