All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'esercizio finanziario 1959-60, in lire 20 milioni, si provvedera' mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo, corrispondente a quello n. 39 dell'esercizio 1958-59. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 29 ottobre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-23;1196~art182 · fonte su Normattiva