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All'onere di lire 1.300.000.000 a carico dell'anno finanziario 1969 si fara' fronte con riduzione dei fondi iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario predetto per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con proprio decreto, all'occorrente variazione di bilancio.

Testo in vigore dal 23 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-08-13;617~art2 · fonte del testo