E' concesso, all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, un ulteriore contributo straordinario, da parte dello Stato, di lire 627 milioni nella spesa che l'ente medesimo ha dovuto sostenere, durante il periodo dal 1 luglio 1962 al 31 dicembre 1966, per l'esercizio e la manutenzione ordinaria degli acquedotti dell'Agri, del Basento e del Caramola, nella Lucania.

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;383~art1 · fonte del testo