Nelle spese che l'ente predetto dovra' sostenere per la gestione dei sopraspecificati acquedotti lo Stato contribuira' con la somma di lire 300 milioni all'anno per gli anni finanziari dal 1968 al 1971, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli anni stessi.

Testo vigente dal 13 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-03-28;383~art3 · fonte del testo