Art. 2
Alla spesa di cui all'art. 1 dovra' provvedersi per lire 3.500.000 e lire 1300.000 mediante riduzione, rispettivamente, dello stanziamento del capitolo n. 458 dello stato di previsione del Ministero del tesoro e del capitolo n. 172 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1950-51. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 13 marzo 1952
