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Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto Poligrafico dello Stato, saranno stabilite tutte le altre modalita' e condizioni che si renderanno necessarie. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per il tesoro da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.

Testo in vigore dal 4 luglio 1950 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1950-06-22;399~art2 · fonte del testo