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Con apposita convenzione, da stipularsi tra il Ministro per il tesoro e l'istituto Poligrafico dello Stato, saranno stabilite tutte le altre modalita' e condizioni che si renderanno necessarie. La convenzione sara' approvata con decreto del Ministro per il tesoro da sottoporre alla registrazione della Corte dei conti.
Testo in vigore dal 4 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
