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La spesa di cui all'art. 1 della presente legge verra' fronteggiata con parte delle maggiori entrate previste dalla legge 1 aprile 1950, n. 155, recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).
Testo in vigore dal 4 luglio 1950 al 22 dicembre 2008
