Ai Comuni, i cui registri ed atti di stato civile siano stati distrutti per circostanze dipendenti dallo stato di guerra e per i quali non siano state nominate le speciali Commissioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1946, n. 621, possono essere concessi, in caso di comprovata necessita', contributi a titolo di rimborso delle spese sostenute per la copiatura dei registri esistenti presso le sedi dei competenti tribunali. Nell'assegnazione di tali contributi sara', tenuto conto degli stanziamenti eventualmente ammessi, per le spese suddette, in sede di approvazione dei bilanci comunali integrati ai sensi del decreto-legge 24 agosto 1944, n. 211, e successive modificazioni. La spesa per i contributi stessi e' a carico del Ministero dell'interno nell'importo massimo di lire 50 milioni.

Testo vigente dal 16 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-02-02;52~art1 · fonte del testo