Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
La somma di lire 6.800 milioni, di cui al primo comma dell'articolo precedente, sara' dall'Istituto centrale di statistica distribuita ai comuni, a titolo di rimborso forfettario delle spese, in base a parametri desunti dai risultati dei censimenti. Le norme per la ripartizione di cui al precedente comma saranno stabilite da una apposita commissione nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per l'industria, il commercio e l'artigianato, della quale faranno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero dell'industria, commercio e artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani. La medesima commissione stabilira' altresi' le norme per la ripartizione della somma di lire 200 milioni di cui al secondo comma dell'articolo 2 tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
