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Ai comuni sara' corrisposto un anticipo sulla erogazione finale del rimborso pari al contributo ad essi attribuito col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 1963, emanato ai sensi dell'articolo 2, comma secondo, della legge 16 agosto 1962, n. 1341. L'anticipo di cui al comma precedente sara' erogato ai comuni entro il secondo semestre del 1971.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1971 al 22 dicembre 2008
