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Per l'anno finanziario 1980, il contributo dello Stato di cui al precedente articolo 1 resta determinato in lire 325 miliardi, di cui all'autorizzazione di spesa della legge 12 marzo 1981, n. 59. A decorrere dall'esercizio finanziario 1981 e fino al 1984 l'ammontare del predetto contributo dello Stato a favore del Comitato nazionale per l'energia nucleare e' fissato in lire 550 miliardi per ciascun anno. All'adeguamento del contributo dello Stato di cui al precedente comma, nei limiti dello stanziamento globale di cui all'articolo 1, si provvede con apposita disposizione da inserire nella legge finanziaria.

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1982-03-18;85~art2 · fonte del testo