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Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE provvede ad emanare una delibera che dovra' contenere l'indicazione dei tempi, dei costi e delle condizioni necessarie - ivi comprese quelle relative alla sicurezza - per la realizzazione e l'esercizio dei progetti PEC e CIRENE, che sara' dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sottoposta al parere delle competenti Commissioni del Parlamento. La relazione annuale del presidente del CNEN al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sull'attivita' dell'ente e sullo stato di attuazione del programma pluriennale, deve comprendere un rapporto dettagliato sui progetti PEC e CIRENE. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato - esaminati gli stati di avanzamento in rapporto alla delibera del CIPE di cui al primo comma - propone al CIPE le necessarie variazioni, ivi compresa, ove del caso, la chiusura dei progetti.

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 22 dicembre 2008

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-03-18;85~art3 · fonte del testo