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In attesa dell'istituzione dell'ente che eserciti i compiti di controllo di cui al punto 4) dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, nonche' quelli connessi agli impianti ad alto rischio, da attuarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente ed il consiglio di amministrazione del CNEN garantiscono la indipendenza e l'autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria. A tal fine:

  • 1)il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria del CNEN e' nominato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro della sanita' e riceve le necessarie istruzioni dal consiglio di amministrazione che ne verifica l'attuazione;
  • 2)il direttore della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria presenta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la propria relazione sulla attivita' svolta.

Testo in vigore dal 22 marzo 1982 al 28 gennaio 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1982-03-18;85~art4 · fonte del testo