Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1962-63 viene fatto fronte con corrispondente aliquota delle entrate derivanti dal provvedimento che modifica l'articolo 5 della legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sui prodotti esportati e l'istituzione di un diritto compensativo sulle importazioni. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 15 novembre 1961
